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Tutela del dolente e vigilanza nell’ambito delle camere mortuarie

Art.6 Legge Regionale 3/8/2011 N.15

Comma 1
La scelta dell’Impresa Funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.

Comma 4
E’ fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e cure, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.

Art. 7 Legge Regionale 3/8/11 n. 15
Comma 1
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa da € 10.000 a € 15.000, graduata in relazione alla gravità del fatto sevondo quanto disposto dal regolamento di cui all.art. 15, chiunque nell’espletare l’attività o il trasporto funebre:
  1. pone comportamenti contrastanti finalizzati a condizionare la libera scelta dei famigliari del defunto;
  2. propone direttamente o indirettamente mance o elergizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all’indicazione o al procacciamento di funerali;
  3. stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;
  4. procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l’acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
  5. fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

Comma 2
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, è disposta la  cessazione dell’attività.